Accesso Civico generalizzato

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha introdotto l'accesso civico generalizzato (F.O.I.A.), che consente a chiunque di chiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto decreto legislativo.

L'istanza è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali, non deve essere motivata ma deve identificare il documento o il dato che ne costituisce oggetto.

Nel caso di richiesta generica o meramente esplorativa la domanda può essere dichiarata inammissibile previo invito al richiedente di ridefinizione della domanda con l'indicazione di elementi sufficienti a consentire l'identificazione dei dati di interesse.

L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o documenti che non siano già in suo possesso.

L'istanza va presentata all'Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto della stessa, utilizzando l'apposito modulo. Si ricorda che l'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti e dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

Se l'Ufficio che detiene i dati o i documenti è un ufficio dell'Amministrazione centrale il  modulo, compilato e firmato, potrà essere trasmesso alternativamente ai seguenti indirizzi:

  • pec: accessocivicoinl@pec.ispettorato.gov.it;
  • e-mail: accessocivicoINL@ispettorato.gov.it. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata, purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) o venga allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
  • posta ordinaria: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Piazza della Repubblica 59, 00185 - Roma. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Se l'Ufficio che detiene i dati o i documenti è un Ispettorato Territoriale del Lavoro il modulo, compilato e firmato, dovrà essere trasmesso telematicamente all'indirizzo PEC o e-mail dell'ufficio competente (gli indirizzi sono reperibili nella sezione del sito denominata Le sedi INL). In alternativa all'invio telematico, la richiesta potrà essere inviata, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, per posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio individuato come competente, nonché consegnata a mano e in tal caso sarà possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento d'identità.

Qualora l'amministrazione ritenga che l'accesso possa pregiudicare i diritti di altri soggetti (cosiddetti controinteressati) provvede ad informarli immediatamente dell'avvenuta presentazione dell'istanza di accesso, assegnando il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per motivare l'opposizione all'accesso.

Il riscontro all'istanza di accesso verrà fornito dall'Ufficio che detiene il documento, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, che resta sospeso durante i dieci giorni stabiliti per consentire agli eventuali controinteressati di presentare opposizione.

L'accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato dall'Amministrazione destinataria della richiesta, mediante opportuna motivazione, ai sensi dell'art. 5/bis D.lgs. 33/13, nel caso in cui la richiesta possa generare un pregiudizio concreto alla tutela, in particolare:

a) di interessi pubblici tra cui: la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento e il regolare svolgimento di attività ispettive;

b) di interessi privati inerenti: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT). L'istanza deve essere inviata, utilizzando l'apposito modulo ad uno dei seguenti indirizzi:

  • pec: accessocivicoinl@pec.ispettorato.gov.it
  • e-mail: AccessoCivicoINL@ispettorato.gov.it
  • posta ordinaria: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Piazza della Repubblica 59, 00185 – Roma. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Il RPCT, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.

In alternativa alla richiesta di riesame, ovvero avverso la decisione di diniego sulla richiesta di riesame del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR, entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. di cui al D.lgs. 104/2010.

Data di creazione: 24/05/2021
Data di ultima modifica: 23/06/2023