Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice previsto dall'art. 5 comma  1 del d.lgs n. 33/2013 è l'istituto che riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Tale forma di accesso costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla P.A. interessata.

L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), preferibilmente in via telematica e utilizzando l'apposito modulo, ad uno dei seguenti indirizzi:

  • pec: accessocivicoinl@pec.ispettorato.gov.it;
  • e-mail: accessocivicoINL@ispettorato.gov.it. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata, purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) e venga allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
  • posta ordinaria: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Piazza della Repubblica 59, 00185 - Roma. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Nel caso di obbligo di pubblicazione disatteso l'Amministrazione provvede, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito, e e il RPCT comunica al richiedente il collegamento ipertestuale dello stesso. Nell'ipotesi in cui il documento, l'informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il RPCT evade l'istanza segnalando al richiedente, entro lo stesso termine, il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora la richiesta riguardi, parzialmente o totalmente, contenuti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, il RPCT provvede a rigettare, parzialmente o totalmente, la richiesta fornendone motivazione ed indicando i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.

In caso di inerzia del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Direttore generale dell'INL, all'indirizzo segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it) che decide entro 15 giorni, ferma restando la possibilità di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro l'inerzia o diniego del RPCT così come del titolare del potere sostitutivo.

Data di creazione: 24/05/2021
Data di ultima modifica: 23/06/2023